Pubblichiamo di seguito quanto ricevuto dal servizio veterinario di Reggio Emilia (che ringraziamo) in merito alla tenuta delle registrazioni dei trattamenti per il settore apistico.
Si ricorda che ai sensi dell’art 108 del Regolamento(UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari che abroga la direttiva 2001/82/CEE, è esplicito l’obbligo di conservazione delle registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali destinati alla produzione di alimenti e si applica anche per i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria e anche se i tempi di attesa degli stessi sono pari a zero. In considerazione del nuovo quadro normativo, i proprietari o i detentori degli animali, nel caso che gli stessi non siano detenuti dai proprietari, devono conservare registrazione sui medicinali utilizzati e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria.
In Italia, il decreto legislativo 27 del 2 febbraio 2021, ha permesso di garantire la tracciabilità di medicinali veterinari, mangimi medicati e prodotti intermedi mediante sistema informatizzato. Dal 28 gennaio 2022 le registrazioni di tali trattamenti avvengono esclusivamente in formato elettronico. In considerazione della peculiarità del settore apistico e dell’impatto negativo sul settore che tale informatizzazione potrebbe causare, si è resa necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare
In considerazione della peculiarità del settore apistico e l’impatto negativo sul settore che tale informatizzazione potrebbe avere, si rende necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico. Pertanto tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli apiari devono essere registrati su documento cartaceo a pagine pre-numerate. E vidimato sal Servizio Veterinario territorialmente competente.
Tale obbligo al pari di quanto previsto per altre specie detenute per fini zootecnici, non è previsto per allevamenti familiari, per i quali tuttavia permane l’obbligo di registrazione dei trattamenti, ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, nonché di conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati, come riportano le note ministeriale di accompagnamento dei protocolli/linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor.
Si ricorda che in base alla definizione del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n˚134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53” e relativo Manuale Operativo si definisce allevamento familiare “attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconcumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale” e che per il settore apistico il numero di alveari per la dichiarazione di allevamento familiare da parte dell’apicoltore è massimo 10 (come stabilito nella seduta 15 marzo 2021 del Coordinamento interregionale – Area Prevenzione e Sanità Pubblica (CIP) – il gruppo dei referenti per la sicurezza alimentare e i controlli ufficiali delle Regioni/PA, unitamente al Ministero della salute).
La tempistica per la registrazione dei trattamenti è indicata in 48 ore, analogamente a quelli previsti per gli altri settori zootecnici. Le registrazioni, in questo caso il registro cartaceo dei trattamenti devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e i controlli, per un periodo di almeno cinque anni dall’ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario.
Le rimanenze, intese come il quantitativo di medicinale veterinario che rimane al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple a seguito di interruzione della terapia prescritta o per modifica della stessa, devono essere riportate nella colonna corrispondente a “N. confezioni residue o q.tà” del registro trattamenti. Fatto salvo il rispetto delle precauzioni per la conservazione del medicinale veterinario, qualora sia superato il periodo di validità dopo l’apertura, le rimanenze non utilizzate devono essere smaltite in conformità alle disposizioni di legge.
Si rammenta che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Analogamente a quanto avviene per gli altri settori, l’approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati che, nel caso specifico, sono rappresentati da:
- distributori all’ingrosso, autorizzati alla vendita diretta;
- rivenditori al dettaglio;
- esercizi commerciali per medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno per cui non è previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria
Il registro cartaceo vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente.
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