Nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 30 giugno 2016 è vietata la movimentazione degli alveari ubicati nelle province  di Bologna,Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini verso territori riconosciuti indenni da Erwinia Amilovora (zone protette) che sono le seguenti :

Emilia Romagna (province di Parma e Piacenza), Liguria, Lombardia (escluso le province di Mantova e Sondrio) , Piemonte, Toscana , Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S.Urbano, Vesvovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona).

Lo spostamento degli alveari da zone contaminate a zone ufficialmente indenni è consentito previa adozione di una delle seguenti misure di quarantena:

1) mantenere chiusi gli alveari per 48 ore fino alla collocazione nella nuova postazione

oppure

2) trattamento antivarroa degli alveari, prima della chiusura, con farmaco veterinario autorizzato contenente come principio attivo l’acido ossalico. In questo caso la chiusura può essere ridotta a 24 ore

Prima di spostare gli alveari comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio, ove ha sede l’apiario, la misura di quarantena adottata, utilizzando il modulo previsto (download del modulo qui).

L’inosservanza delle prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3000,00 euro ai sensi dell’art.54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.