Per il settore apistico è terminato il periodo transitorio di sei mesi utile alla definizione di specifiche regole per le registrazioni dei trattamenti. In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, ha approvato le “Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api” (d’ora in poi Procedure Operative).
Determinante per la stesura delle procedure operative è stato l’incontro tenutosi ad aprile tra le maggiori organizzazioni apistiche e le referenti del Ministero, la direttrice dell’Ufficio 4 – Medicinali veterinari, dott.ssa Angelica Maggio e la dott.ssa Loredana Candela.
Consapevole che il settore apistico ha risentito per anni della mancanza di chiare e univoche indicazioni nazionali che hanno portato ad un’applicazione non uniforme delle disposizioni normative inerenti diversi settori, intento principale del Ministero è stato quello di non sovraccaricare gli apicoltori con ulteriori incombenze ma di semplificare gli adempimenti, rispettando gli obblighi inerenti le registrazioni dei trattamenti richiesti dalla norma europea.
Nelle Procedure Operative non si fa solo riferimento alle modalità di registrazione dei trattamenti, ma sono state affrontate e chiarite diverse questioni correlate all’utilizzo del farmaco veterinario.
Sicuramente la più importante riguarda l’obbligo dell’utilizzo di un registro cartaceo, e non in formato elettronico, a pagine pre numerate e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente. È specificato che tale obbligo non è previsto per gli allevamenti familiari (numero massimo di alveari posseduti pari a 10), per i quali tuttavia rimane l’obbligo di registrazione dei trattamenti ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. Per questi ultimi è auspicabile l’utilizzo dello stesso modello senza la vidimazione da parte dei servizi veterinari. Allegato alle Procedure Operative è presente il “Modello per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati alle api” suggerito e già utilizzato dall’Unaapi per assolvere agli obblighi del Reg. (CE) 852/2004.
In riferimento alle tempistiche, le registrazioni dei trattamenti devono avvenire entro 48 ore dalla somministrazione e devono restare a disposizione, per i controlli delle autorità competenti, per un periodo di almeno 5 anni dall’ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario.
Altro argomento affrontato nelle Procedure Operative riguarda la farmaco-resistenza e l’importanza dell’uso prudente e responsabile del farmaco veterinario. Si chiariscono le responsabilità dell’operatore e del medico veterinario in un’ottica di collaborazione tra le due figure, volta ad adempiere alle disposizioni normative e all’ottimizzazione dell’impiego del medicinale veterinario.
Le Procedure Operative si concludono con un riferimento all’approvvigionamento del medicinale veterinario, ricordando che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Sono riportate le modalità di approvvigionamento dei medicinali veterinari attraverso canali ufficialmente autorizzati, specificando il ruolo delle organizzazioni di settore che fungono soltanto da intermediari per l’acquisto dei farmaci veterinari per conto degli apicoltori e in alcun modo possono svolgere un’attività di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.
Le Procedure Operative rappresentano per l’apicoltura l’inizio di una nuova vita attraverso il dialogo costruttivo tra tutti gli attori che a vario titolo sono interessati a migliorare il settore. All’apicoltura viene rivolta finalmente l’attenzione che merita e che per tanti anni è stata negata.
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