La Legge n. 313/2004, “Disciplina dell’apicoltura”, considera le api un patrimonio dello Stato per l’elevato contributo che danno all’agricoltura, in particolare l’art. 1 riconosce l’apicoltura quale attività agricola di interesse nazionale, utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con
particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

Il recupero delle api è regolato specificatamente dal Codice Civile; in particolare, l’art. 924 del Codice Civile sottolinea che il proprietario dello sciame di api ha il diritto di recuperarlo anche andando su un fondo altrui.
Anche la Regione Emilia-Romagna, con Legge regionale 04 marzo 2019 n. 2 “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei Regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18” riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l’economia agricola e utile per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell’agricoltura in generale.

Ogni anno, in particolare nella stagione primaverile, gli apicoltori intervengono su chiamata dei Vigili del Fuoco, delle Prefetture, delle varie forze di polizia, nonché delle Aziende sanitarie Locali o su segnalazione diretta da parte di singoli cittadini per recuperare gli sciami di api.

Questa attività solitamente è svolta su base volontaria da apicoltori che, anche attraverso le associazioni di categoria che operano sul territorio, contribuiscono a salvaguardare le api ma anche a salvaguardare la salute pubblica per il rischio eventualmente connesso, in quanto queste sciamature possono avvenire in prossimità di abitazioni di privati cittadini.

A seguito dell’emergenza COVID 19, la valenza zootecnica di interesse per l’economia agricola del settore apistico è stata confermata sia nel DPCM del 11 marzo (che prevede all’articolo 1 comma 4: “rimangono garantite le attività nel settore zootecnico di trasformazione”), che nel DPCM del 22 marzo (che all’articolo 1, dispone che vengano mantenute le attività di cui all’allegato 1, tra cui quelle ricomprese nel codice ATECO 01 che ricomprende al sottocodice ATECO 01.49.30 l’attività di apicoltura e produzione di miele e cera d’api).

Il Ministero della Salute si è espresso sottolineando che gli apicoltori si possono spostare utilizzando il modulo di autodichiarazione riportando la dicitura per “comprovate esigenze lavorative” ed allegando copia dell’estratto dell’anagrafe apistica nazionale che comprova la loro attività.

Sulla base di tali premesse, sentito l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, il Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica dell’Emilia Romagna ritiene che il recupero degli sciami da parte degli apicoltori, rientri tra le attività zootecniche necessarie per il governo degli apiari, nonché tra gli interventi indifferibili, necessari e urgenti di sanità pubblica, laddove la sciamatura costituisce eventuale pericolo per le persone.

Pertanto, gli apicoltori, in caso siano chiamati ad effettuare tale attività oppure debbano recuperare un proprio sciame si potranno spostare utilizzando il modulo di autodichiarazione, unitamente alla suddetta copia, nel quale devono essere indicate a seconda dei casi, le seguenti diciture:
• per “comprovate esigenze lavorative”
• per “assoluta urgenza” o “situazione di necessità”, allorquando lo spostamento dell’apicoltore avvenga su richiesta degli Enti /Autorità o segnalazione diretta da parte di singoli cittadini, specificando anche l’Ente/Autorità o cittadino che ha effettuato la segnalazione.

Si allega la nota esplicativa della Regione Emilia Romagna in formato pdf.